Consiglio d'Istituto

Il consiglio d'istituto è formato dalle varie componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e della trasparenza amministrativa dell'Istituto.

Tipologia

Organo collegiale

Responsabile

Negro Salvatore

Telefono struttura

+39 0833 502392

Email struttura

leis017004@istruzione.it

Sede

Sede centrale

Cosa fa

Composizione

Il Dirigente Scolastico, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, 2 rappresentanti del personale non docente e 8 rappresentanti della componente Docente. Possono essere chiamati a partecipare a riunioni, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento. Possono partecipare alle sedute, ma senza diritto di intervento, tutti i docenti, non docenti, allievi e genitori dell'Istituto.

Presidente

Un rappresentante dei genitori, componente del Consiglio, eletto a maggioranza assoluta.

Durata in carica

Tre anni, tranne che per la rappresentanza studentesca, rinnovata annualmente.

 Competenze

 Il Consiglio di Istituto:

  • elegge, al suo interno, la Giunta esecutiva composta da un rappresentante della componente docente, uno di quella non docente, da un genitore e da uno studente; fanno parte di diritto della Giunta esecutiva il Preside ed il Coordinatore amministrativo il quale svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa;
  • delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
  • delibera, su proposta della Giunta esecutiva: acquisti, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e audiovisivi, delle dotazioni librarie, dei materiali per le esercitazioni (su tali materie gli studenti che non sono maggiorenni non hanno voto deliberativo);
  • delibera in merito all'adozione di un regolamento interno della scuola, relativo anche al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, alla vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola;
  • delibera sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  • delibera, fatte salve le competenze del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti, i criteri di programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolasti-che ed extrascolastiche, dei corsi di integrazione, delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
  • promuove contatti con altre scuole o Istituti per scambi di informazioni e di esperienze, per eventuali iniziative di collaborazione;
  • promuove la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  • promuove inoltre forme e modalità per iniziative assistenziali;
  • indica criteri generali relativi: alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
  • esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto;
  • invia una relazione annuale al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale;
  • gestisce i fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico.
  • Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge 107-2015, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). ‐ 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
    2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e
    un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
    c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Gli atti del Consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della Scuola.

VERBALE_consiglio_insediamento_21_12_2021_3.pdf

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